Art. 9.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base

 

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di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.