1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base